
Ad oggi non è stato stabilito un tempo limite per la certificazione dell’azienda dal momento in cui un suo tecnico consegue il “patentino FGAS” per la manutenzione di impianti contenti gas Fluorurati.
Rimane però il fatto che un’azienda senza certificazione non può operare in tale settore e, di conseguenza, avvalersi del proprio tecnico certificato, fino al conseguimento della certificazione.

La Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26-1-1999 del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE con DECRETO 7 gennaio 1999 definisce la codificazione del colore per l’identificazione delle bombole per gas trasportabili.
Per gli estintori l’art.1 decreta un regime di esenzione.
Art.1.
1. Alle bombole trasportabili per gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, come definite al marginale 2211 paragrafo (1) dell’ADR – con esclusione dei recipienti contenenti GPL e degli estintori – si applica un sistema di codici di colore, con lo scopo di identificare in maniera immediata il contenuto delle bombole stesse, od evidenziare i pericoli associati alle proprieta’ dei gas, o delle miscele di gas, trasportati.
Per quanto riguarda le aziende del Triveneto e dell’intero Nord Italia: il nostro personale specializzato, infatti, è competente in materia di ADR (Trasporto di merci pericolose), gestione rifiuti, con consulenza specializzata sul trattamento specifico degli stessi, nonché riguardo l’aggiornamento normativo.

Gli accessori obbligatori per una porta tagliafuoco sono quelli che garantiscono l’autochiusura (self-closing) della porta (chiudiporta).
Se la porta è sulla via dell’esodo occorre che sia garantita la capacità all’apertura (ability to release) da parte di persone che non sono a conoscenza del dispositivo di apertura.
I dispositivi usati sulle porte resistenti al fuoco/fumo non devono avere meccanismi di fermo a giorno a meno che tali meccanismi non possano essere rilasciati da un segnale proveniente da un impianto di allarme antincendio.
Inoltre sulle porte a due ante tagliafuoco/tagliafumo occorre montare anche un dispositivo per il coordinamento della sequenza di chiusura conforme alla EN 1158 e marcato CE.

Ad eccezione che sul contratto di affitto non ci sia scritto che se ne occupi il proprietario, la manutenzione delle attrezzature antincendio sono a carico del responsabile dell’attività (Datore di Lavoro aziendale).
Comunque le responsabilità di un buon o cattivo funzionamento ricadono sempre e comunque sul responsabile dell’attività in base a quanto prescritto dal Testo Unico della sicurezza (D.lgs81)”.

In accordo a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 10 Marzo 98 ‘Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro’ gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore (art.4).
In aggiunta, l’attività di controllo periodica e la manutenzione – in riferimento all’allegato VI p.to 6.4 del suddetto decreto – deve essere eseguita da personale competente e qualificato, concetto questo ripreso da diverse norme e che può essere tradotto in una persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature, informazioni, conoscenze significative.
Di più, all’articolo 26 del D.lgs 81/2008 troviamo la necessità che l’impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi autocertifichino il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
Nel settore in particolare delle porte tagliafuoco, sono comparse alcune norme tecniche UNI (primo caso in tutta Europa) che di fatto – pur essendo per loro natura volontarie – sono un riferimento fondamentale di quei principi di buona tecnica e della “regola dell’arte”:
Sulla base di queste norme, gli operatori possono trovare un valido supporto per rispondere a quelle che sono le prescrizioni di legge.

In generale, già vent’anni fa a livello nazionale, l’Antitrust aveva evidenziato la necessità di liberalizzare il mercato professionale; la stessa Unione Europea auspicava un sempre più libero mercato che facilitasse la circolazione dei professionisti all’interno del territorio comunitario.
In entrambi i casi si era però arrivati ad affrontare un punto molto importate: come proteggere l’utente finale dal professionista non competente e privo della necessaria informazione? Come tracciare quindi il professionista, mantenendo comunque libero il mercato?
Dopo anni di dibattiti la scelta cadde sulla certificazione che permetteva di regolamentare nella libertà.
La certificazione è in poche parole, una procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che una persona è conforme a ben determinati requisiti.
La certificazione delle figure professionali (o delle competenze) è uno strumento primario alla base dei processi di costruzione e assicurazione della qualità ed è essenziale per i processi in cui la componente umana svolge un ruolo critico ai fini del raggiungimento di risultati ‘credibili’.
Il valore aggiunto della certificazione sta nello strumento delle verifiche che, effettuate da un ente certificatore di terza parte indipendente e, quindi, a tutela del cliente, sono finalizzate alla valutazione dei pre-requisiti del candidato, alla sorveglianza periodica e al rinnovo del certificato del professionista.
Questi concetti nel tempo sono stati fatti propri dal macro-settore dei servizi svolti da professionisti non organizzati in albi, settore che solo in Italia conta su 3 milioni di lavoratori che contribuiscono in maniera importante al PIL nazionale.
Questo settore dei servizi, in cui ritroviamo le aziende dei così detti servizi antincendio, è un settore in costante evoluzione che deve tenere conto di quello che sono gli indirizzi dell’Unione Europea che chiede:
Il tema che quindi sta divenendo sempre più caldo è quello di favorire la diffusione dell’attestazione delle competenze del singolo professionista attraverso la certificazione volontaria di qualità rilasciata da organismi accreditati.
Certificazione che diviene quindi lo strumento con il quale il professionista:
Certificazione che diviene quindi lo strumento con il quale il datore di lavoro dell’azienda committente:

Si, solo però nel caso in cui le modifiche interessano oltre il 50% della dimensione originaria dell’impianto.
Tale modifica in tal caso viene definita “sostanziale” (chiamata “di maggior rilevanza” dalla norma UNI 10779/2007) e tutto l’impianto deve essere adeguato alle normative vigenti.
A partire dal 2004 i sistemi fissi di estinzione incendi, naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili, hanno l’obbligo della marcatura CE.

Anche in questo quesito occorre fare riferimento all’Allegato V del DM 10/03/1998 che al punto 5.2 fornisce indicazioni sulla scelta e quantità di “estintori portatili e carrellati”:
La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella 1, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:
Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.
Superficie protetta da un estintore:

La bombola ha una sua vita e le scadenze del collaudo sono quelle previste dal Decreto Ministeriale 16.01.2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n.25 del 31.01.2001, in funzione del contenuto.
La “dichiarazione di conformità dell’impianto” è un’ altra cosa.
Se io oggi realizzo un impianto a gas inerte con bombole del 2005 con collaudo decennale, oggi prepara la dichiarazione di conformità, ma le bombole le dovrò collaudare nel 2015.

Per rispondere a tale quesito occorre fare riferimento all’Allegato V del DM 10/03/1998, dove al punto 5.1, riporta la “classificazione degli incendi”, ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:
INCENDI di CLASSE A: L’acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi. Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua.
INCENDI di CLASSE B: Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.
INCENDI di CLASSE C: L’intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che, esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.
INCENDI di CLASSE D: Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.
INCENDI di IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE: Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.

La risposta è affermativa. Infatti tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, indicate nell’art. 15 del D. Lgs. 81/08, c’è anche quella della “… regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti …”. In generale, per quanto attiene la manutenzione delle attrezzature ed impianti antincendio, si fa riferimento all’art. 4 del DM 10/03/1998:
Art. 4. – Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore. In particolare, la norma tecnica di riferimento per la manutenzione degli estintori è la UNI 9994:2003.
Tale norma prevede quattro fasi:
Nota:
La UNI 9994:2003 è in revisione. Nella nuova versione, tale norma, a meno di variazioni, prevederà anche la gestione degli estinguenti sostituiti e dei materiali di scarto. Infatti, gli estinguenti sostituiti ed i materiali di scarto dovranno essere gestiti conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia di gestione ambientale. Le aziende di manutenzione su richiesta del Cliente dovranno fornire evidenza della corretta esecuzione delle attività previste dalla legislazione cogente in materia ambientale.

A partire dal 29/05/2002, gli estintori portatili e carrellati, in quanto recipienti a pressione, messi in commercio sul territorio nazionale, devono essere marcati CE in conformità alla direttiva P.E.D., nr. 97/23/CE, recepita in Italia con D. Lgs. del 25/02/2000, n. 93 (G.U. 18/04/2000).
Ciò non significa che gli estintori non marcati Ce debbono essere ritirati dal commercio.

Gli estintori carrellati attualmente in commercio, non sono rispondenti alla normativa europea EN 1866 in quanto non ancora recepita in Italia. Gli estintori carrellati attualmente a norma sono omologati in base al D.M.06.03.1992.
Entro il 06.03.2005 tutti gli estintori carrellati non omologati in base al D.M.06.03.1992 avevano l’obbligo di essere dismessi.

A chiarire la circostanza è intervenuto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n.4 dell’8 gennaio 2001.
In particolare, la circolare riporta che, “relativamente alla segnaletica per indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio, il D.l.vo n. 493/96, fornisce l’indicazione del corretto simbolo solo per quattro di queste (la lancia antincendio, la scala, l’estintore portatile ed il telefono) e nulla dice riguardo ad altre (ad es. gli estintori “carrellati”, gli “allarmi di incendio”, gli idranti a colonna, ecc.)..”.
Simbolo identificativo degli “idranti a muro” secondo UNI 7546/8 simbolo identificativo delle “lance antincendio” secondo UNI 7546/12 “Considerato quanto precede, trattandosi di evidenziare una attrezzatura (l’idrante a muro) per la quale il decreto non prevede specificamente un simbolo grafico, è corretto ricorrere al simbolo definito dalla norma di buona tecnica (UNI 7546/8), così come è corretto indicare l’ubicazione degli estintori carrellati o dei pulsanti di segnalazione incendio, o di altre attrezzature non menzionate nel decreto in oggetto, con i corrispondenti simboli rinvenibili nella normazione di buona tecnica”.
Simboli definiti dalla circolare:

Come detta la norma UNI 10779 al punto 6.4.3 :”gli idranti a muro devono essere conformi alla norma UNI EN 671-2 e le attrezzature devono essere permanentemente collegate alle valvole di intercettazione”.

L’ALLEGATO IV: “REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO”, al punto 1: “AMBIENTI DI LAVORO”, fornisce indicazioni sulle “vie e uscite di emergenza” (punto 1.5)
In tale paragrafo troviamo:
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
L’Allegato III del DM 10/03/1998, riprende l’argomento in maniera specifica nell’ambito delle misure di prevenzione incendi “MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO”.
Il punto 3.3, lettera m) riporta: “ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.”
Il punto 3.10: “SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE” – riporta:
“Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all’inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall’interno senza l’uso di chiavi.
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l’orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l’apertura nel verso dell’esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall’interno.”
Ciascun deposito, in base alla dimensione, anche se non soggetto al controllo dei VVF, dovrà rispettare sia il D. Lgs. 81/08 e s.m.i., sia il DM 10/03/1998. Pertanto si ritiene che le porte debbano essere dotate di maniglione antipanico. Tale maniglione dovrà essere marcato CE.
Il numero delle uscite di sicurezza dipende dalle dimensioni del deposito, tenendo presente i “CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA” – punto 3.3 dell’Allegato III del citato DM 10/03/1998, ovvero:
“Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

Il D.M. 18-04-1977 riporta le caratteristiche costruttive degli autobus e le tipologie dei dispositivi antincendio obbligatori.
Estratto Decreto Ministeriale
D.M. 18-04-1977 Caratteristiche costruttive degli autobus.
5.8. Estintori di incendio e cassette di pronto soccorso:
5.5.8.1. devono essere previste delle sedi per uno o più estintori, uno dei quali deve essere sistemato presso il sedile di guida. La sede o le sedi previste devono consentire l’alloggiamento di estintori di tipo approvato come appresso specificato:
Gli estintori sopra specificati possono essere sostituiti da tipi di efficienza equivalente.
Tutti gli estintori devono essere approvati e riconosciuti idonei all’impiego in locali chiusi dal Ministero dell’interno.
In particolare sono da escludere tassativamente tutti gli estintori che, ancorché siano stati approvati dal Ministero dell’interno per altri usi, possano, all’atto dell’impiego sui veicoli, sviluppare gas velenosi;
TABELLA RIASSUNTIVA
Autobus posti auto Previsto dal D.M. 18-04-1977 fino a 30 posti almeno un estintore da 5 litri a schiuma o da 2 chili a neve carbonica; oltre 30 posti almeno un estintore da 5 litri a schiuma o di due estintori da due chili ciascuno, a neve carbonica
Autobus posti auto Previsto dal D.M. 18-04-1977 e considerato con efficienza equivalente fino a 30 posti almeno un estintore da 5 kg. a polvere o da 2 chili a neve carbonica/polvere; oltre 30 posti almeno un estintore da 5 kg. a polvere o di due estintori da due chili ciascuno, a neve carbonica/polvere.
Come possiamo affermare che l’estintore a polvere sia di efficienza equivalente rispetto all’estintore a schiuma e/o a neve di carbonio?
Un estintore per essere commercializzato sul territorio italiano deve essere omologato presso il Ministero degli Interni secondo il DM 07/01/2005. Detto Decreto all’art.2 si stabilisce la norma tecnica a cui far riferimento per la produzione;
All’art.2
Classificazione
1. La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonchè la classificazione degli estintori portatili di incendio, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o da altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese del’Unione europea ovvero contraente l’accordo SEE.
La norma UNI EN 3-1:1998 definisce:
la denominazione di un estintore in base al tipo di mezzo estinguente che contiene.
Attualmente, vi sono:
Gli idrocarburi alogenati utilizzati negli estintori, devono essere conformi ai regolamenti in vigore nel Paese, nel quale l’estintore è destinato all’utilizzo.
Le Classi di fuoco: esse sono indicate da dei simboli letterali, i quali hanno lo scopo sia di classificare i fuochi di diversa natura, e di semplificare il linguaggio o la scrittura relativa ad essi.
Classe A: fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene normalmente con formazione di braci.
Classe B: Fuochi da liquidi o da solidi liquefattibili.
Classe C: Fuochi da gas.
Classe D: Fuochi da metalli.
Classe F: Fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi animai o vegetali) in apparecchi di cottura Focolari di prova.
| Designazione de focolare di prova | Volume di liquido (1/3) di acqua + 2/3 di combustibile) | Diametro interno al bordo mm | Profondità 5 mm | Spessore parete mm | Area approssimativa m |
| 21B | 21 | 920 10 | 150 | 2,0 | 0,66 |
| 34B | 34 | 1170 10 | 150 | 2,5 | 1,07 |
| 55B | 55 | 1480 15 | 150 | 2,5 | 1,73 |
| 70B | 70 | 1670 15 | 150 | 2,5 | 2,20 |
| 89B | 89 | 1890 20 | 200 | 2,5 | 2,80 |
| 113B | 113 | 2130 20 | 200 | 2,5 | 3,55 |
| 144B | 144 | 2400 25 | 200 | 2,5 | 4,52 |
| 183B | 183 | 2710 25 | 200 | 2,5 | 5,75 |
| 233B | 233 | 3000 30 | 200 | 2,5 | 7,32 |
NOTA – Ciascun focolare di prova è designato da un numero di serie, ciascun termine di questa è uguale alla somma dei 2 precedenti, cioè questa serie è equivalente ad una progressione geometrica avente una regione di circa 1,62. I focolari 70B, 113B e 183B rappresentano il prodotto del termine precedente per radice quadrata di 1,62.
In base a quanto prescritto dall’ attuale Legislazione che regolamenta la produzione e distribuzione degli estintori nel territorio italiano e precisamente DM 07/01/2005 e UNI EN 3-7:
Conclusione.
L’estintore a polvere deve essere definito di efficienza equivalente all’estintore a schiuma e/o a neve di carbonio in quanto lo stesso è omologato in base a quanto previsto dal Con classi di spegnimento “A” (fuochi di materiali solidi) e “B” (fuochi da liquidi o solidi liquefatti) “C” (fuochi da gas) ANZICHE’ solo con classi di fuoco BC (schiuma) e solo B (biossido di carbonio).

Il semestre, secondo alcuni, termina sei mesi dopo la data di effettuazione e quindi il calcolo deve essere fatto tassativamente dalla data di svolgimento.
Sulla revisione della norma UNI 9994 è stato chiarito tale punto:
4.5 Controllo Periodico
Il controllo periodico deve essere effettuato dalla persona competente (vedi 3.3.7).
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale (entro la fine del mese di competenza) l’efficienza degli estintori portatili e/o carrellati, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti:

La norma 11473-1 regolamenta:
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo
Parte 1: Requisiti per l’erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione.
Descrive i requisiti per la erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione periodica delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo, la cui prestazione è stata provata inizialmente secondo la UNI EN 1634 (varie parti), oppure la UNI 9723 oppure la Circolare 91/1961. Si applica alle porte resistenti al fuoco purché identificate come tali tramite targhetta o tramite documenti esistenti, primariamente il “progetto di prevenzione incendi approvato da VVF”. Si applica alle porte resistenti al fuoco poste sulle vie di fuga.
Invece la futura (è attualmente in inchiesta pubblica)
UNI11473-2
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo
Parte 2: Requisiti per la qualificazione del servizio di posa in opera e manutenzione.
Descrive i requisiti per la qualificazione del servizio di posa in opera e manutenzione periodica delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo.
La qualificazione del servizio è intesa come qualificazione delle risorse (umane, strumentali, ecc) che concorrono alla fornitura del servizio e qualificazione delle procedure operative seguite dall’organizzazione.
In pratica:

Ambedue.
La simbologia definitiva nella parte 9 della norma UNI 7546 identifica il percorso verso l’uscita di emergenza;
La simbologia definitiva nella parte 5 della norma UNI 7546 identifica l’uscita di emergenza.

L’autorimessa, in base al tipo di attività ed in base a quanto prescritto dal D.Lgs. 151, è soggetta a SCIA, e pertanto il maniglione deve essere sostituito.

Il D.Lgs. 81/2008 ha previsto l’obbligatorietà dell’aggiornamento periodico per i corsi antincendio (definiti dal D.M. 10/03/1998) rimandando la loro definizione a decreti da attuare.
La circolare del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha finalmente sbloccato la contraddizione legislativa (che impone l’obbligo di aggiornamento periodico senza dare ulteriori indicazioni) stabilendo chiaramente contenuti e durata dei corsi di aggiornamento. La circolare non si è espressa invece per quanto riguarda la periodicità degli aggiornamenti che riteniamo possa essere triennale.
Durata: 5 ore;
Destinatari: Gli addetti alla squadra di emergenza antincendio rischio medio che hanno già seguito il corso iniziale.

E’ opportuno fare un’esercitazione antincendio in loco.
Prendere il piano di emergenza ed addestrare le persone sull’evacuazione in caso d’incendio, non utilizzare l’ascensore in caso d’incendio, precisare il posizionamento degli estintori e fare una prova pratica di spegnimento dell’estintore stesso.

La norma UNI 10779 al punto 6.4.1, detta quanto segue:
“Gli idranti a colonna soprassuolo devono essere conformi alla UNI EN 14384.
Per ciascun idrante deve essere prevista, secondo le necessità di utilizzo, una o più tubazioni flessibili di DN 70 conformi alla UNI 9487 complete di raccordi UNI 804, lancia di erogazione e con le chiavi di manovra indispensabili all’uso dell’idrante stesso.
Tali dotazioni devono essere ubicate in prossimità degli idranti, in apposite cassette di contenimento dotate di sella di sostegno, o conservate in una o più postazioni accessibili in sicurezza anche in caso d’incendio ed adeguatamente individuate da apposita segnaletica”.

L’azienda di manutenzione e qualsiasi persona addetta ai servizi di sorveglianza su attrezzature ed impianti antincendio, hanno l’obbligo di rilevare e rimuovere (previa accettazione da parte del Datore di Lavoro e/o da parte delle persone che hanno potere decisionale economico) qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
Quanto sopra viene dettato dal D.M.10.03.1998 all.VI -6.4
ESTRATTO DECRETO:
Allegato VI
CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
6.1 – Generalità.
Tutte le misure di protezione antincendio previste:
6.2 – Definizioni.
Ai fini del presente decreto si definisce:
6.3 – Vie di uscita.
Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.
Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.
Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.
La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza.
Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente.
6.4 – Attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

ISTRUZIONI
8.1 Istruzioni d’uso
Gli idranti a muro devono essere dotati di istruzioni d’uso complete esposte sull’idrante stesso o adiacenti ad esso.
8.2 Istruzioni di installazione e manutenzione
Deve essere reso disponibile un manuale di installazione specifico per idrante a muro. Le procedure di manutenzione devono essere come specificato nella EN 671-3.
E punto 10.4 della nuova 10779:2014
10.4 Manutenzione periodica dell’impianto
10.4.1 Manutenzione delle attrezzature.
La manutenzione delle reti Idranti deve essere eseguita da personale competente e qualificato. La manutenzione di naspi ed idranti a muro deve essere svolta con la frequenza prevista delle deposizioni normative e comunque almeno due volte all’anno, in conformità alla UNI EN 671-3 ed alle istruzioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione che deve essere predisposto dal fornitore dell’impianto.
Tutte le tubazioni flessibili e semirigide sia relative ad idranti e naspi sia a corredo di idranti soprassuolo e sottosuolo, devono essere verificate annualmente sottoponendole alla pressione di rete per verificarne l’integrità. le tubazioni non perfettamente integre devono essere sostituite o almeno collaudale alla pressione di 1,2 MPa. In ogni caso ogni 5 annideve essere eseguita la prova idraulica delle tubazioni flessibili e semirigide come previsto dalla UNI EN 671 3.

La bombola non può essere omologata come un estintore.
Quanto descritto è un impianto antincendio e pertanto la manutenzione va eseguita in ottemperanza alle norme di riferimento di cui alleghiamo le LINEE GUIDA realizzate da UMAN.
La UNI 9994 regolamenta la manutenzione dei soli estintori.
L’abilitazione prevista dal D.M. 22.01.2008 art. 37 (ex 46/90) per gli impianti antincendio, è obbligatoria solo per interventi di manutenzione straordinaria.

“Nel ribadire l’importanza di applicare la boccola a pavimento nelle porte Ninz Proget a due ante, pur tuttavia non possiamo non considerare quelle situazioni deve invece è opportuno non metterla.
Ci riferiamo ai casi delle porte da installare negli ospedali o nei luoghi di frequente passaggio, dove per necessità le ante devono rimanere sempre aperte ed autochiudersi solo nel caso di incendio o di mancanza di corrente. In queste situazioni la controbocchetta (boccola), se applicata, sarebbe di intralcio per il passaggio delle persone ed anche soggetta ad eventuali urti di barelle o carrelli.
Per questo motivo la NINZ SPA ha certificato ed omologato delle porte proget a due ante che possono essere installate anche senza boccola a pavimento, a condizione però che entrambi le ante siano dotate di un dispositivo di chiusura controllata (chiudiporta).
Solo in questo modi infatti si può evitare una chiusura brusca dell’anta, che non trovando il fermo di battuta della boccola, finirebbe altrimenti per essere deformata.
Diventano altresì essenziali i controlli periodici di manutenzione così da mantenere sempre efficiente e costante la chiusura della porta.
Rispettando le condizioni di cui sopra è possibile quindi l’applicazione della porta proget Rei 60 e Rei 120, fissaggio tasselli, fissaggio viti e telaio abbracciante, senza boccola a pavimento”.
Escludendo quindi le porte in muratura.

Gli evacuatori di fumo, secondo la revisione della norma UNI EN 12101 -1 sono divisi in:
Gli evacuatori da tetto, sono tutti quelli a giacitura orizzontale, su tetto inclinato e gli evacuatori installati a shed.
La norma dice che, per gli evacuatori da tetto, è obbligatoria la prova di SUA (Aa) con vento contrario.
La prova (effettuata dal laboratorio) consiste nel far dirigere un vento ad almeno 20m/sec contro l’evacuatore.
Mentre per gli evacuatori orizzontali, il vento diretto attua un effetto a camino e quindi il fumo viene agevolato all’uscita, per gli evacuatori a shed (che sono verticali) la bocca riceve tutto il vento e lo fa entrare insieme al fumo. Per tale motivo, solo agli evacuatori installati a shed vengono applicate delle paratie laterali, più uno spoiler centrale che deflette il vento e crea una protezione in modo che il fumo possa uscire liberamente in modo rapido.

Il D.M. 07.01.2005 decreta che gli estintori portatili d’incendio devono essere prodotti in base a quanto prescritto dalla norma tecnica UNI EN 3-7.
Il punto 16 della norma tecnica UNI EN 3-7 stabilisce cosa deve contenere la marcatura dell’estintore (etichetta).
In particolare, la parte 5 dell’etichetta deve contenere “nome e indirizzo del costruttore e/o del fornitore dell’estintore d’incendio portatile”.
Inoltre la manutenzione degli estintori portatili d’incendio è regolamentata dalla UNI 9994-1 che stabilisce delle fasi e operatività molto precise che il tecnico manutentore deve rispettare in fase di assistenza. Riportiamo alcuni punti fondamentali che stabiliscono chiaramente che l’etichetta dell’estintore non puo’ essere coperta.
In particolare:
Paragrafo 3.1.9 della norma:
“Iscrizioni e marcature: insieme delle seguenti informazioni poste sul corpo dell’estintore: etichetta dell’estintore (per esempio vedere UNI EN 3-7)”.
Paragrafo 4.3 punto b) della norma:
“verificare che le iscrizioni e le marcature (punto 3.1.9) siano presenti e ben leggibili”
Paragrafo 4.4 punto e) della norma:
“accertarsi che le iscrizioni siano ben leggibili”.
Paragrafo 6.2 della norma:
“Estintori da considerarsi fuori servizio: estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili”.
Paragrafo 9.5 della norma:
“Le marcature, contrassegni distintivi riportati dal produttore dell’estintore non devono essere rimossi o coperti. In particolare non devono essere coperte e rimosse le informazioni che identificano il produttore”.
Pertanto qualsiasi adesivo che copra la parte 5 dell’etichetta deve essere immediatamente rimosso durante la fase di manutenzione dell’estintore.
Attenzione:
Paragrafo 4.5 della norma:
“Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente segnalate, in caso contrario l’estintore deve essere dichiarato non idoneo, collocando sull’apparecchiatura un’etichetta “ESTINTORE FUORI SERVIZIO”; si deve informare la persona responsabile e riportare la dizione “FUORI SERVIZIO” sul cartellino di manutenzione.

Per quanto riguarda gli addetti aziendali alla squadra di emergenza negli hotel, bisogna rispettare la seguente tabella.
N° POSTI LETTO:

OBBLIGHI PER GLI ESTINTORI.
Alle attività con dipendenti si applica la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e il DM 10/03/1998 – criteri generali per la sicurezza antincendio e la gestione delle Emergenze sui luoghi di lavoro).
Il D. Lgs. 81/08 (prima ancora il D. Lgs. 626/94) si occupa della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per quanto attengono le misure di prevenzione incendi si riporta l’art. 18, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 81/08:
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
L’attuazione di tale adempimento passa attraverso il rispetto dell’art. 43, comma e-bis del D. Lgs.81/08.
Articolo 43 – Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro – dirigente).
Il DM 10/03/98, all’Allegato V fornisce indicazioni sulle “attrezzature ed impianti estinzione incendi”, con riferimento alla tipologia, quantità e modalità di estintori da installare.
Allegato V
ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
5.1 – Classificazione degli incendi.
Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:
Incendi di classe A.
L’acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi.
Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua.
Incendi di classe B.
Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.
Incendi di classe C.
L’intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.
Incendi di classe D.
Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.
Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione.
Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.
5.2 – Estintori portatili e carrellati.
La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.
Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:
Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.
Tabella I
——————-+————————————————-
Tipo di estintore | Superficie protetta da un estintore
——————-+————–+—————-+—————–
|rischio basso | rischio medio | rischio elevato
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13 A – 89 B | 100 mq | ————- | —————-
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21 A – 113 B | 150 mq | 100 mq | —————–
——————-+————–+—————-+—————–
34 A – 144 B | 200 mq | 150 mq | 100 mq
——————-+————–+—————-+—————–
55 A – 233 B | 250 mq | 200 mq | 200 mq
5.3 – Impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici.
In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici.
In ogni caso, occorre prevedere l’installazione di estintori portatili per consentire al personale di estinguere i principi di incendio.
L’impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto concerne l’allarme e la chiamata dei vigili del fuoco nè per quanto attiene l’evacuazione da parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.
Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di incendio.
La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell’incendio e pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio globale.
Qualora coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di spegnimento, essi devono essere collegati tra di loro.
5.4 – Ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro.
Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia.
In ogni caso, l’installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.

E’ stato portato all’attenzione della Commissione Protezione Attiva il prUNI9994-2 Apparecchiature di estinzione incendi – Estintori d’incendio – Parte 2: requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d’incendio.
E’ questo un passaggio di rito dopo il quale (con l’approvazione della Commissione) verrà aperta l’inchiesta pubblica UNI.
A breve pertanto la manutenzione degli estintori portatili d’incendio potrà essere affidata esclusivamente ad aziende e personale Certificato con specifiche esperienze.

Estratto norma UNI – EN 671/2 punto 4.3.1
“Generalità”
Il sostegno della tubazione deve essere uno dei seguenti tipi:
Per le cassette regolamentate ed installate sul mercato italiano è obbligatoria, in quanto sono quelle del tipo 2: sella con tubazione avvolta in doppio.
La sella inoltre è utile per la vita della manichetta e rende la cassetta a norma.

Secondo il D.M. 26 giugno 1984 sono ritenuti ininfluenti, e quindi applicabili sui materiali incombustibili, strati di finitura superficiali composti da vernici e/o pitture di spessore non superiore a 0,6 mm.
Ciò non risulta ammissibile per materiali combustibili e per ricoprimenti costituiti da laminati plastici, peraltro non assimilabili a vernici e/o pitture.
Quanto detto per i materiali vale anche per le porte tagliafuoco.

Aggiornamento del 15.07.2013.
Le normative vigenti non indicano esattamente a quale altezza deve essere posizionato l’estintore, solitamente viene collocato a circa 1,5 mt da terra.
Il DM 10 marzo 98 – punto 5.4 – recita che “Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro. In ogni caso, l’installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica”.
Il posizionamento a muro dell’estintore portatile deve essere valutato a seconda e del tipo di estintore e delle condizioni del muro. Comunque non può essere collocato a terra in quanto la norma UNI 9994 al punto 4.4 lettera h) detta al manutentore l’obbligo di verificare che ”l’estintore portatile non sia collocato a pavimento”.
Notizia del 01.06.2012.
L’altezza media di posizionamento della maniglia di presa è di circa 1,5 mt da terra. Comunque possono essere posizionati mediante appositi espositori, purché siano visibili, accessibili e soprattutto non intralcino le vie di fuga.

Stando a quanto riporta la Norma UNI EN 1089.3 e preso atto dell’avvenuta pubblicazione della Norma Europea con il D.M. 07 Gennaio 1999, l’Ogiva deve essere di colore Grigio RAL 7037.
Per quanto riguarda il colore del corpo della bombola, NON può essere di colore bianco RAL 9010 in quanto questo colore è stato attribuito al medicale attraverso il D.M. del 14 Ottobre 1999.

La norma UNI EN 1968 regolamenta l’ispezione periodica e le prove che devono essere eseguite sulle bombole in acciaio senza saldatura.
Al punto 12.4 viene riportato quanto segue relativamente alla stampigliatura:
“in seguito al completamento soddisfacente dell’ispezione periodica e delle prove, ogni bombola deve essere marcata permanentemente in conformità alla norma EN 1089-1 con la data della prova corrente seguita dal simbolo dell’organismo ispettivo o del laboratorio di prova”.

Per quale motivo non viene riportato il mese di costruzione?
Inoltre, poniamo il caso che una manichetta riporti anno di costruzione 2013, va collaudata nel 2017 (se si considera il mese di costruzione gennaio 2013) oppure nel 2018 se consideriamo dicembre 2013 come data di costruzione?
Non è obbligatorio riportare il mese di costruzione sulla fascetta di manutenzione, ma è obbligatorio solo il trimestre/anno sulle 2 estremità della manichetta.
Riportiamo qui di seguito i due estratti della norma in questione.
La norma UNI 7422 versione 2011 “Sistemi di fissaggio per tubazioni appiattibili prementi” al punto 5.4 sotto la voce “marcatura” prevede che:
“Ogni tubazione, completa di raccordi, deve riportare in modo leggibile ed indelebile, su un’etichetta vincolata in prossimità del sistema di fissaggio, almeno i seguenti dati di identificazione:
La norma UNI EN 14540 relativa a “Tubazioni antincendio-Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi“, (allegato estratto) al punto 8 relativo alla “marcatura” prevede:
ogni lunghezza di tubazione deve riportare in modo leggibile ed indelebile le seguenti informazioni minime, almeno due volte, alle due estremità:
Esempio: Fab – EN 14540:2003 – 45- 1,5 (15) – 2T/2004.
Per quanto concerne invece, la periodicità del collaudo di una manichetta che riporta come anno di costruzione 2013, va collaudata massimo entro fine 2018.

L’autorespiratore terrestre deve essere corredato di bombola ad uso terrestre e non subacqueo, altrimenti perde la certificazione di produzione.
La bombola ad aria compressa per autorespiratori ad uso terrestre va revisionata (collaudata) ogni 10 anni.
La bombola ad aria compressa per sub va revisionata (collaudata) ogni 2 anni, tranne la prima revisione (collaudo) che è fissata dopo 4 anni dalla data di fabbricazione.
La bombola ad aria compressa IN COMPOSITO va revisionata (collaudata) per la prima volta dopo 3 anni dalla data di messa in servizio, i successivi intervalli che sono fissati ogni 3 anni.

