<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Folgore 2.0 &#8211; Antincendio, Sicurezza e Formazione a Frosinone</title>
	<atom:link href="https://folgore20.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://folgore20.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2024 09:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://folgore20.it/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Favicon-Folgore-32x32.png</url>
	<title>Folgore 2.0 &#8211; Antincendio, Sicurezza e Formazione a Frosinone</title>
	<link>https://folgore20.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sistemi di rivelazione incendi: la normativa UNI 11224:2019</title>
		<link>https://folgore20.it/sistemi-di-rivelazione-incendi-la-normativa-uni-112242019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Folgore]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 09:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://folgore20.it/?p=2011</guid>

					<description><![CDATA[La normativa UNI 11224 sul controllo iniziale e la manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi è stata aggiornata nella nuova [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La normativa UNI 11224 sul controllo iniziale e la manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi è stata aggiornata nella nuova edizione UNI 11224:2019, che sostituisce la precedente versione del 2011. Questo aggiornamento, introdotto dall’Ente Italiano di Normazione, ha inserito la figura del Tecnico Manutentore qualificato e risulta fondamentale con l’entrata in vigore del Decreto Controlli (Decreto Ministeriale 2 settembre 2021). La proroga per l’attuazione del decreto scadrà definitivamente a settembre 2024, conferendo ancora maggiore rilevanza alla normativa UNI 11224:2019.</p>



<p><strong>Cosa prevede la normativa UNI 11224:2019</strong></p>



<p>La versione aggiornata del 2019 della norma UNI 11224 si focalizza su tre punti principali:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>La figura del tecnico manutentore qualificato;</li>



<li>I test di funzionamento degli impianti antincendio, le verifiche, l’aggiornamento della documentazione e la verifica generale del sistema;</li>



<li>La manutenzione periodica.</li>
</ol>



<p><strong>La figura del tecnico manutentore qualificato</strong></p>



<p>Secondo la normativa UNI 11224:2019, il tecnico manutentore qualificato è una figura altamente competente, responsabile della manutenzione accurata degli impianti. Con il Decreto Controlli, questa figura diventa obbligatoriamente qualificata tramite un percorso formativo e un esame finale svolti presso centri di formazione autorizzati. Tale percorso include una commissione d’esame istituita dai Vigili del Fuoco, che rilasciano l’attestato professionale.</p>



<p>I percorsi formativi sono specifici e strutturati per le varie tipologie di impianti antincendio soggetti a manutenzione periodica, inclusi i sistemi di rilevazione IRAI e allarme vocale per emergenza (EVAC).</p>



<p><strong>Test, verifiche e documentazione</strong></p>



<p>La normativa UNI 11224:2019 fornisce dettagli per la corretta manutenzione di ogni tipo di impianto antincendio, che deve rispettare le istruzioni del produttore. La norma stabilisce anche la frequenza degli interventi di manutenzione e delle verifiche, variazioni che dipendono dall’età dell’impianto, la quale è calcolata in base alla data di consegna formale e ai cicli di manutenzione.</p>



<p>Un’innovazione importante rispetto alle edizioni precedenti è l’introduzione della “verifica generale del sistema”, che deve essere eseguita ogni 12 anni. Questa verifica comporta diverse attività, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Controllo delle parti di ricambio, che devono essere identiche o compatibili con quelle installate;</li>



<li>Verifica che non siano avvenute modifiche sostanziali all’impianto che ne richiederebbero una riprogettazione totale o parziale.</li>
</ul>



<p>In linea con quanto stabilito dal Decreto Controlli, il tecnico manutentore qualificato è tenuto a eseguire una serie di controlli documentali, visivi, manuali e strumentali, oltre alla manutenzione periodica e straordinaria, e a tenere traccia documentale di ogni intervento.</p>



<p><strong>Controlli specifici per i rilevatori</strong></p>



<p>È obbligatorio verificare il 100% dei componenti dei dispositivi di rilevazione convenzionali sin dal primo controllo. Per i rilevatori analogici indirizzati, invece, la periodicità dei controlli varia in base all’età dell’impianto:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>0-6 anni</strong> dalla consegna: controllo funzionale del 50% dei componenti ogni anno (oppure del 25% ogni 6 mesi);</li>



<li><strong>7-12 anni</strong> dalla consegna: controllo funzionale del 100% dei componenti ogni anno (oppure del 50% ogni 6 mesi);</li>



<li><strong>Dopo 12 anni</strong>: sono possibili tre modalità di verifica:
<ul class="wp-block-list">
<li>Revisione in fabbrica, eseguita con il produttore dell’impianto per sostituire componenti obsolete;</li>



<li>Prova reale secondo la norma UNI 9795, con l’innesco di focolai reali per verificare i tempi di reazione;</li>



<li>Sostituzione delle componenti, che riporta l’impianto a una condizione di nuova operatività.</li>
</ul>
</li>
</ol>



<p>Folgore 2.0 ti supporta nella progettazione e manutenzione di impianti antincendio, fornendo soluzioni personalizzate per aziende del settore industriale e terziario. Collaboriamo con i migliori marchi per offrirti apparecchiature che rispettano le normative e gli standard di sicurezza internazionali, garantendo affidabilità e conformità.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novità UNI 9994-1:2024: Cosa Cambia nella Manutenzione degli Estintori</title>
		<link>https://folgore20.it/novita-uni-9994-12024-cosa-cambia-nella-manutenzione-degli-estintori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Folgore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://folgore20.it/?p=2006</guid>

					<description><![CDATA[Dal 25 luglio 2024, è entrata in vigore la nuova versione della norma UNI 9994-1:2024, che aggiorna le linee guida [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dal 25 luglio 2024, è entrata in vigore la nuova versione della norma UNI 9994-1:2024, che aggiorna le linee guida per la manutenzione degli estintori, sostituendo la precedente versione del 2013. La norma, denominata “Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”, stabilisce criteri specifici per il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione e il collaudo degli estintori, garantendo così l&#8217;efficienza e la sicurezza in caso di emergenza.</p>



<p>In questo articolo, esploriamo le principali novità introdotte dalla UNI 9994-1:2024 per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori.</p>



<p><strong>Revisione e Collaudo Estintori: Le Nuove Scadenze</strong></p>



<p>Una delle novità più rilevanti riguarda la periodicità delle operazioni di revisione e collaudo degli estintori. In alcuni casi, i tempi di revisione sono stati prolungati, mentre per il collaudo le scadenze sono state accorciate. Ecco un riepilogo delle modifiche più importanti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Polvere</strong>: revisione ogni 60 mesi (prima 36 mesi), collaudo ogni 120 mesi (prima 144 mesi);</li>



<li><strong>CO2</strong>: revisione ogni 60 mesi (periodicità invariata), collaudo ogni 120 mesi (periodicità invariata);</li>



<li><strong>Idrocarburi alogenati</strong>: revisione ogni 72 mesi (periodicità invariata), collaudo ogni 120 mesi (prima 144 mesi);</li>



<li><strong>Acqua con serbatoio plastificato a pressione permanente</strong>: revisione ogni 60 mesi (prima 48 mesi), collaudo ogni 72 mesi (prima 96 mesi);</li>



<li><strong>Acqua con serbatoio inox a pressione permanente</strong>: revisione ogni 60 mesi (prima 48 mesi), collaudo ogni 120 mesi (prima 144 mesi).</li>
</ul>



<p>Per gli estintori prodotti prima del 25 luglio 2024, rimangono valide le scadenze indicate nella versione 2013 della norma per la revisione, mentre per il collaudo si applicano le nuove disposizioni.</p>



<p><strong>Classificazione degli Estintori a Base d&#8217;Acqua</strong></p>



<p>La nuova norma introduce anche cambiamenti nella classificazione degli estintori a base d&#8217;acqua. La versione 2013 distingueva gli estintori in base al tipo di serbatoio (acciaio al carbonio o inox) e alla presenza di additivi. La versione 2024, invece, classifica gli estintori a base d’acqua in base al tipo di pressurizzazione (permanente o ausiliaria), e successivamente li suddivide in:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Estintori con solo acqua;</li>



<li>Estintori con acqua miscelata a nuovi additivi fluorine free;</li>



<li>Estintori con additivi separati in cartuccia.</li>
</ul>



<p>Ogni tipologia può avere il serbatoio in materiale plastificato o in inox/alluminio, specificando ulteriormente le caratteristiche dell&#8217;estintore.</p>



<p><strong>L’Importanza della Manutenzione degli Estintori</strong></p>



<p>È responsabilità del datore di lavoro garantire che gli estintori siano sempre efficienti, sottoponendoli a regolare manutenzione secondo quanto previsto dalla UNI 9994-1:2024. Questa deve essere eseguita da tecnici specializzati, mentre all’interno dell’azienda deve esserci una persona incaricata di gestire il registro delle ispezioni, che deve essere disponibile per l’autorità competente.</p>



<p>Le operazioni di manutenzione si suddividono in sei tipologie principali:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Controllo iniziale</li>



<li>Sorveglianza</li>



<li>Controllo periodico</li>



<li>Revisione programmata</li>



<li>Collaudo</li>



<li>Manutenzione straordinaria</li>
</ol>



<p>Per ulteriori dettagli su queste attività, consulta il nostro approfondimento: <strong>Manutenzione Estintori: Le Norme da Rispettare</strong>.</p>



<p><strong>Scopri di Più</strong></p>



<p>Per ulteriori informazioni sulla classificazione e il posizionamento degli estintori, visita anche i nostri articoli:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Classificazione degli Estintori: Tipologie e Info Utili</strong></li>



<li><strong>Posizionamento Estintori: Alcuni Consigli</strong></li>
</ul>



<p>Vuoi assicurarti che la manutenzione degli estintori della tua azienda sia eseguita correttamente e nei tempi previsti? <strong>Contattaci</strong> per ricevere il supporto di un nostro esperto!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manutenzione Impianti Rivelazione Incendio: Perché è Cruciale e Come Farla Correttamente</title>
		<link>https://folgore20.it/manutenzione-impianti-rivelazione-incendio-perche-e-cruciale-e-come-farla-correttamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Folgore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 08:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://folgore20.it/?p=1988</guid>

					<description><![CDATA[Gli impianti di rivelazione incendio sono dispositivi essenziali per garantire la sicurezza degli edifici e delle persone che vi risiedono [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Gli impianti di rivelazione incendio sono dispositivi essenziali per garantire la sicurezza degli edifici e delle persone che vi risiedono o lavorano. Tuttavia, la semplice installazione di questi sistemi non è sufficiente: è altrettanto importante mantenere gli impianti in condizioni ottimali attraverso una manutenzione regolare e accurata. In questo articolo, esploreremo l&#8217;importanza della manutenzione degli impianti di rivelazione incendio, i principali passaggi da seguire e le normative di riferimento.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Perché la Manutenzione è Fondamentale</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>1. Sicurezza delle Persone</strong></h3>



<p>Il principale scopo di un impianto di rivelazione incendio è proteggere le persone. Un sistema mal funzionante può non rilevare un incendio tempestivamente, mettendo a rischio vite umane.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>2. Protezione delle Proprietà</strong></h3>



<p>Un incendio non rilevato può causare danni ingenti a strutture, attrezzature e materiali. Un sistema di rivelazione ben mantenuto permette di minimizzare i danni grazie a una segnalazione tempestiva.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>3. Conformità alle Normative</strong></h3>



<p>La legge prevede specifiche normative sulla manutenzione degli impianti di rivelazione incendio. Un sistema non a norma può comportare sanzioni e problematiche legali, oltre a non garantire la sicurezza necessaria.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>4. Efficacia del Sistema</strong></h3>



<p>Un sistema regolarmente controllato e manutenuto garantisce un alto livello di efficacia, riducendo il rischio di falsi allarmi e assicurando una risposta immediata in caso di emergenza.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Gli Elementi Chiave della Manutenzione</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>1. Controllo Periodico</strong></h3>



<p>È necessario eseguire controlli periodici su tutti i componenti del sistema, come i rilevatori di fumo, i sensori di calore, le sirene e i pannelli di controllo. Questi controlli devono essere effettuati da personale qualificato.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>2. Pulizia e Sostituzione</strong></h3>



<p>I rilevatori possono accumulare polvere e sporco, che ne riducono l&#8217;efficacia. La pulizia regolare e la sostituzione dei componenti usurati sono fondamentali per mantenere il sistema in condizioni ottimali.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>3. Test Funzionali</strong></h3>



<p>È importante effettuare test funzionali per verificare che ogni componente del sistema funzioni correttamente. Questi test includono l&#8217;attivazione manuale dei rilevatori e delle sirene per assicurarsi che tutto funzioni come previsto.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>4. Aggiornamento del Sistema</strong></h3>



<p>La tecnologia evolve rapidamente, e anche gli impianti di rivelazione incendio possono beneficiare di aggiornamenti. Verificare periodicamente la possibilità di integrare nuove tecnologie può aumentare l&#8217;affidabilità e l&#8217;efficacia del sistema.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Normative di Riferimento</strong></h2>



<p>In Italia, la manutenzione degli impianti di rivelazione incendio è regolata da diverse normative, tra cui il D.M. 10 marzo 1998 e il D.M. 3 agosto 2015. Queste normative stabiliscono i requisiti minimi per la progettazione, l&#8217;installazione, la manutenzione e il controllo dei sistemi di rivelazione incendio. È fondamentale che le aziende e i professionisti del settore siano sempre aggiornati sulle normative vigenti per garantire la conformità e la sicurezza.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Conclusione</strong></h2>



<p>La manutenzione degli impianti di rivelazione incendio è un&#8217;attività essenziale per garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà. Seguire un programma di manutenzione regolare, eseguire controlli accurati e rispettare le normative vigenti sono passi fondamentali per assicurare l&#8217;efficacia del sistema. Investire nella manutenzione non solo protegge da rischi immediati, ma rappresenta anche un atto di responsabilità verso la sicurezza collettiva.</p>



<p>Mantieni il tuo impianto di rivelazione incendio sempre efficiente: la sicurezza non ammette compromessi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come Eseguire la Valutazione del Rischio Incendio </title>
		<link>https://folgore20.it/come-eseguire-la-valutazione-del-rischio-incendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Folgore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 15:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://folgore20.it/?p=1981</guid>

					<description><![CDATA[La valutazione del rischio incendio è un&#8217;analisi cruciale che identifica tutti i potenziali pericoli di incendio all&#8217;interno di un&#8217;azienda. Questa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La valutazione del rischio incendio è un&#8217;analisi cruciale che identifica tutti i potenziali pericoli di incendio all&#8217;interno di un&#8217;azienda. Questa analisi, responsabilità del Datore di Lavoro, è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio per tutte le imprese con almeno un dipendente.</p>



<p>Con l&#8217;entrata in vigore del DM del 3 Settembre 2021, dal 2022 le attività sono classificate in due categorie di rischio incendio: basso e non basso. Le attività a rischio basso seguono le norme di prevenzione del DM citato, noto anche come Minicodice, mentre quelle elencate nell&#8217;Allegato I del DPR 151/2011 seguono il Codice di Prevenzione Incendi.</p>



<p>I parametri per la classificazione del rischio non riguardano solo i materiali utilizzati e le lavorazioni eseguite, ma anche gli arredi, la quantità di persone presenti e le caratteristiche degli edifici.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Chi Esegue la Valutazione del Rischio Incendio</strong></h2>



<p>La valutazione del rischio incendio è affidata a un professionista incaricato dal datore di lavoro. Questo professionista deve seguire una metodologia specifica proposta dal Codice di prevenzione incendi, che si basa sui seguenti aspetti:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Individuazione dei pericoli d’incendio</strong>: Possibili sorgenti di innesco, materiali combustibili o infiammabili, lavorazioni pericolose e carico di incendio.</li>



<li><strong>Descrizione del contesto e dell’ambiente</strong>: In cui i pericoli sono inseriti.</li>



<li><strong>Determinazione della quantità e tipologia degli occupanti</strong>: I profili di rischio si basano sulle caratteristiche degli occupanti, ad esempio la loro familiarità con l&#8217;edificio o se possono trovarsi in stato di veglia o di sonno.</li>



<li><strong>Individuazione dei beni esposti al rischio incendio</strong>.</li>



<li><strong>Valutazione delle conseguenze dell’incendio</strong>: Sia in termini qualitativi che quantitativi su occupanti, beni ed ambiente.</li>



<li><strong>Individuazione delle misure preventive</strong>: Che possano rimuovere o ridurre i pericoli significativi.</li>
</ol>



<p>Questa metodologia è stata ripresa integralmente anche dal Minicodice. Dopo la valutazione, vengono assegnati i profili di rischio Rvita, Rbeni e Rambiente. Sulla base di questi profili, il progettista applica una strategia antincendio composta da misure di prevenzione, protezione e gestione per ridurre il rischio di incendio.</p>



<p>Il Codice adotta un approccio prestazionale piuttosto che prescrittivo, offrendo al professionista maggiore flessibilità nelle scelte.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Misure di Protezione Antincendio</strong></h2>



<p>Tra le misure di protezione per ridurre il rischio di incendio vi sono sistemi di sicurezza come estintori, porte tagliafuoco, reti idranti, sistemi EVAC, sistemi di rilevazione e allarme incendi, e altri dispositivi.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Consulenza per la Valutazione dei Rischi Incendi</strong></h2>



<p>Il nuovo Codice Protezione Incendi offre un approccio meno prescrittivo e più efficace, in linea con le normative europee e internazionali. Il Datore di Lavoro ha ora maggiore flessibilità nelle scelte di mitigazione del rischio, permettendo di ottenere risultati migliori.</p>



<p>Le aziende ad alto rischio possono affidarsi a un tecnico professionista antincendio, una figura qualificata con competenze teoriche, normative e pratiche per elaborare strategie antincendio e ottenere la certificazione CPI dal Corpo dei Vigili del Fuoco, quando obbligatoria. Questo professionista funge da consulente esterno esperto, assistendo il datore di lavoro nella compilazione della valutazione dei rischi incendi e nell’individuazione dei sistemi di sicurezza più adeguati.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Sistemi di Sicurezza Antincendio</strong></h2>



<p>Per scegliere i migliori sistemi di sicurezza antincendio per la tua attività, ti suggeriamo di dare un&#8217;occhiata al catalogo di Folgore 2.0, azienda storica abruzzese per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Troverai una vasta gamma di sistemi avanzati, dagli estintori alle reti di idranti, dalle porte tagliafuoco ai sistemi EVAC. Inoltre, Folgore 2.0 offre un servizio di consulenza dedicato, affiancando i professionisti antincendio e i titolari di azienda per eseguire uno studio di fattibilità tecnica volto a individuare i prodotti più adeguati sulla base della valutazione rischio incendio.</p>



<p>Questo approccio integrato garantisce la massima sicurezza e conformità alle normative vigenti, proteggendo efficacemente persone, beni e ambienti dalle minacce di incendio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primo Soccorso: Guida Essenziale per la Conformità Legale</title>
		<link>https://folgore20.it/primo-soccorso-guida-essenziale-per-la-conformita-legale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Folgore]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 14:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://folgore20.it/?p=1974</guid>

					<description><![CDATA[Il primo soccorso in ambiente lavorativo rappresenta una delle responsabilità principali del datore di lavoro. Assicurare un&#8217;assistenza immediata ed efficace [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il primo soccorso in ambiente lavorativo rappresenta una delle responsabilità principali del datore di lavoro. Assicurare un&#8217;assistenza immediata ed efficace durante un&#8217;emergenza medica non si limita alla designazione degli Addetti al Primo Soccorso e al rispetto degli obblighi normativi, ma implica soprattutto una preparazione completa per gestire ogni situazione in modo ottimale.</p>



<p>Fornire un pronto intervento può fare la differenza tra la vita e la morte, o tra un recupero rapido e complicazioni in seguito a traumi o incidenti.</p>



<p>Dalla composizione della cassetta di primo soccorso ai corsi per gli addetti, dalle manovre di base al BLSD (Basic Life Support Defibrillation), esaminiamo tutti gli aspetti fondamentali del primo soccorso in ambito aziendale.</p>



<p><strong>Cos&#8217;è il Primo Soccorso</strong></p>



<p>Il primo soccorso rappresenta l&#8217;assistenza immediata prestata in caso di emergenza medica. Questo può includere patologie, ustioni, traumi, shock, soffocamento, ostruzioni delle vie aeree, arresti cardiaci e altre condizioni che minacciano l&#8217;incolumità fisica sul posto di lavoro.</p>



<p>Non è necessario essere medici o operatori sanitari per fornire il primo soccorso. In caso di emergenza, chiunque può intervenire per prestare soccorso senza essere ritenuto responsabile in caso di esito negativo.</p>



<p>Negli ambienti lavorativi, questa responsabilità è affidata agli Addetti al Primo Soccorso, dipendenti designati dal datore di lavoro e formati appositamente.</p>



<p><strong>Procedure e Manovre del Primo Soccorso</strong></p>



<p>Per fornire un soccorso adeguato, è fondamentale conoscere le procedure di base, parte integrante della formazione degli addetti al primo soccorso.</p>



<p>Gli addetti sono i primi a intervenire in caso di emergenza, chiamando i soccorsi e applicando le tecniche apprese durante il corso di formazione. Queste tecniche comprendono il controllo delle emorragie, la movimentazione delle persone traumatizzate, la rianimazione cardiopolmonare e altro ancora.</p>



<p>I corsi BLSD, sebbene non obbligatori per legge, sono comunque disponibili per tutti e rappresentano un contributo significativo alla sicurezza, permettendo di salvare vite ovunque sia presente un Defibrillatore Automatico Esterno (DAE).</p>



<p><strong>Numeri di Emergenza</strong></p>



<p>Gli addetti al primo soccorso devono essere pronti a chiamare i soccorsi avanzati. È importante conoscere i numeri di emergenza, non solo sul luogo di lavoro ma anche al di fuori di esso:</p>



<p>Emergenza Sanitaria: 118</p>



<p>Vigili del Fuoco: 115</p>



<p>Polizia di Stato: 113</p>



<p>Numero di Emergenza Unico: 112</p>



<p><strong>Organizzazione della Cassetta di Primo Soccorso</strong></p>



<p>Dal 2005, tutte le aziende devono avere una cassetta di primo soccorso adeguata alle dimensioni e ai rischi specifici dell&#8217;attività svolta. È compito degli addetti assicurarsi che il contenuto sia completo e non scaduto.</p>



<p><strong>Dispositivi di Emergenza Come il DAE</strong></p>



<p>Anche se non obbligatorio, il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) può salvare vite in caso di arresto cardiaco. È consigliato installarlo in luoghi con grande afflusso di persone e assicurarsi che sia sempre pronto all&#8217;uso.</p>



<p><strong>Kit di Primo Soccorso e DAE: Soluzioni Efficaci</strong></p>



<p>Se stai cercando strumenti e dispositivi per il tuo kit di primo soccorso o per l&#8217;installazione di un DAE, Folgore 2.0 offre un catalogo completo di prodotti e consulenze specializzate per garantire la massima sicurezza sul luogo di lavoro.</p>



<p>Da anni ci impegniamo nella diffusione della cultura della sicurezza, offrendo soluzioni affidabili e conformi alle normative vigenti.</p>



<p>Per ulteriori informazioni sui DAE, sugli obblighi normativi e sui prodotti disponibili, visita il nostro catalogo e contatta i nostri esperti per una consulenza personalizzata.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza del Registro delle Manutenzioni degli Estintori</title>
		<link>https://folgore20.it/limportanza-del-registro-delle-manutenzioni-degli-estintori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Folgore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 12:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://folgore20.it/?p=1965</guid>

					<description><![CDATA[Con l&#8217;avvento della normativa UNI 9994-1:2013, il cui rispetto è obbligatorio per tutte le attività aziendali, è fondamentale che i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con l&#8217;avvento della normativa UNI 9994-1:2013, il cui rispetto è obbligatorio per tutte le attività aziendali, è fondamentale che i responsabili aziendali si attengano alle nuove disposizioni. Una delle principali prescrizioni introdotte da questa normativa è l&#8217;obbligo di tenere un Registro delle Manutenzioni degli Estintori, che può essere sia cartaceo che informatizzato, accessibile alle autorità competenti e ai manutentori.</p>



<p>Secondo l&#8217;articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 151/11, coloro che sono responsabili di attività commerciali devono garantire il mantenimento efficiente dei sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio adottate. Questo implica l&#8217;obbligo di annotare le verifiche, i controlli e le manutenzioni effettuate in un registro specifico, tenuto dai responsabili stessi.</p>



<p>Tale registro deve essere costantemente aggiornato e reso disponibile per i controlli effettuati dalle autorità competenti. È importante sottolineare che questa disposizione si applica principalmente alle attività non soggette al Decreto Legislativo 81/08, che regola la sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>



<p>Va ricordato anche che, in seguito all&#8217;entrata in vigore del DPR 151/11, il Ministero dell&#8217;Interno ha distribuito un opuscolo informativo in cui si chiarisce che è stata abolita la duplicazione del Registro dei Controlli. Questo significa che il Registro delle Manutenzioni degli Estintori sostituisce e unifica gli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio già previsti dalla normativa vigente nei luoghi di lavoro.</p>



<p>In conclusione, la corretta tenuta del Registro delle Manutenzioni degli Estintori è essenziale per garantire la sicurezza antincendio nelle attività aziendali, assicurando il rispetto delle normative vigenti e facilitando i controlli da parte delle autorità competenti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antincendio: pronti i nuovi criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio.</title>
		<link>https://folgore20.it/antincendio-pronti-i-nuovi-criteri-per-i-luoghi-di-lavoro-a-basso-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Folgore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 09:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://folgore20.it/?p=1627</guid>

					<description><![CDATA[Per la progettazione antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio è in arrivo il «minicodice»: poche prescrizioni e soprattutto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Per la progettazione antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio è in arrivo il «minicodice»: poche prescrizioni e soprattutto misure da approntare in base alla valutazione del rischio incendi. Lo scorso 27 maggio è stato presentato in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) lo schema di decreto interministeriale (sarà firmato dai ministri dell&#8217;Interno e del Lavoro) che contribuirà a mandare in soffitta il vecchio Dm 10 marzo 1998.</p>



<p>Lo schema di decreto definisce i criteri per individuare le misure da attuare nei luoghi di lavoro definiti a basso rischio, allo scopo di evitare l&#8217;insorgere di un incendio e di limitarne le conseguenze nel caso in cui si verifichi comunque un innesco. Occupandosi dunque della prevenzione e della protezione dagli incendi, Dm affronta anche le misure precauzionali di esercizio che i datori di lavoro dovranno osservare.&nbsp;<strong>La bozza prevede l&#8217;adeguamento dei luoghi di lavoro esistenti entro 5 anni dalla sua entrata in vigore. Per i luoghi di lavoro non classificabili come a «basso rischio», lo schema di Dm rimanda alla Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Il Dm del 1998 sostituito da un tris di decreti</h2>



<p>Lo schema di Dm appena presentato in Ccts fa parte del tris di decreti che andrà a sostituire il Dm 10 marzo del 1998, decreto che attualmente stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro, le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio dell&#8217;attività e in caso di incendio. Il superamento del provvedimento del 1998 – va ricordato – è stato sancito più di dieci anni fa dal &#8220;testo unico&#8221; sulla sicurezza, ossia dal Dlgs 81 del 2008. Gli altri due decreti interministeriali – anch&#8217;essi in fase di definizione (si veda l&#8217;articolo pubblicato il 4 marzo su questo Quotidiano) hanno iniziato l&#8217;iter in Ccts lo scorso febbraio. Uno dei due Dm regola la gestione dell&#8217;emergenza e anche la formazione e l&#8217;aggiornamento degli addetti antincendio e dei relativi docenti. L&#8217;altro contiene invece i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, introducendo – come novità assoluta – le modalità per la qualificazione dei tecnici manutentori.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Se il rischio è basso si applica il «minicodice»</h2>



<p>Entrano nel campo di applicazione dello schema di Dm presentato lo scorso 27 maggio i luoghi di lavoro a basso rischio d&#8217;incendio. Sono esclusi i cantieri temporanei o mobili. Al momento la bozza classifica a&nbsp;<strong>basso rischio d&#8217;incendio i luoghi di lavoro ubicati nelle attività cosiddette «non soggette e non normate»</strong>, ossia non sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco (l&#8217;elenco è allegato al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica specifica (regola tecnica verticale). In più, per essere considerato a basso rischio d&#8217;incendio, ai fini dell&#8217;applicazione del nuovo Dm,&nbsp;<strong>il luogo di lavoro deve rispondere a sette ulteriori requisiti aggiuntivi, che devono tutti essere verificati contemporaneamente</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell’attività;</li>



<li>Affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;</li>



<li>Superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;</li>



<li>Piani devono essere compresi tra 5 e +24 metri;</li>



<li>Ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;</li>



<li>Ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;</li>



<li>Ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Si amplia la sfera d&#8217;azione del «Codice»</h2>



<p>Se il luogo di lavoro non rientra nel perimetro delle attività a basso rischio, allora si applica la Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice di prevenzione incendi. Di conseguenza (salvo modifiche), all&#8217;entrata in vigore del nuovo Dm, il campo di applicazione del Dm 3 agosto 2015 sarà ampliato alle attività «non normate e non soggette» che al contempo non sono classificabili come luoghi di lavoro a basso rischio. Ormai il superamento del Dm 10 marzo 1998 si sta delineando chiaramente, andandosi ad incrociare con un&#8217;altra strada che si sta percorrendo in maniera decisa: il rafforzamento del cosiddetto Codice di prevenzione incendi. Il criterio che si sta seguendo è ormai chiaro e consiste nell&#8217;applicare, per le attività «non normate», i criteri semplificati laddove il rischio è basso (definiti dal Dm appena presentato in Ccts), e, invece, la Rto del Codice di prevenzione incendi laddove il rischio è più elevato. Infine, per le attività soggette ci sono le regole tecniche verticali prescrittive o del «Codice». Ovviamente l&#8217;applicazione delle Rtv del Codice comporta anche il rispetto della relativa Rto.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I criteri semplificati per il rischio basso</h2>



<p>Dunque, per i luoghi di lavoro a basso rischio d&#8217;incendio si utilizzeranno criteri semplificati per la valutazione del rischio incendi, rispetto alla quale lo schema di Dm individua i contenuti minimi. Al momento, il Dm è molto &#8220;snello&#8221; e richiama le misure della strategia antincendio del «Codice». Anche per i termini e i simboli grafici si fa riferimento ad esso. Centrale è la valutazione del rischio in base alle specificità del luogo di lavoro, in quanto le prescrizioni contenute nello schema di Dm non sono molte, tanto che, almeno per ora, non vengono fornite ne´ prescrizioni ne´ indicazioni riguardo ai requisiti di reazione e di resistenza al fuoco. Quanto all&#8217;esodo, basilare è il criterio della previsione di almeno due vie indipendenti, ma è ammessa una sola via d&#8217;esodo in presenza di corridoi ciechi di lunghezza fino a 30 metri. Questi possono arrivare a 45 metri se si installa un idoneo Irai (Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi) o se l&#8217;altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco è di almeno 5 metri. La larghezza di ciascun percorso delle vie d&#8217;esodo orizzontali e verticali deve essere almeno di 900 mm e sono ammessi varchi di larghezza inferiore. Per calcolare il numero di estintori si fa riferimento alla distanza massima di raggiungimento pari a 40 metri. L&#8217;applicazione della normazione tecnica volontaria (Uni e altre norme riconosciute) costituisce presunzione di conformità. Riguardo all&#8217;operatività antincendio, va assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio alla distanza massima di 50 metri dagli accessi dell&#8217;attività, in caso contrario devono essere adottate specifiche misure.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Adeguamenti in caso di modifiche rilevanti e comunque entro 5 anni</h2>



<p>La bozza di Dm ritornerà ancora una o più volte in Ccts, dove potrà essere emendata. L&#8217;entrata in vigore è prevista 180 giorni dopo la pubblicazione in «Gazzetta ufficiale». Per i luoghi di lavoro esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del futuro decreto interministeriale, l&#8217;adeguamento alle disposizioni in esso contenute va messo in atto nei casi in cui il Dlgs 81 del 2008 prevede l&#8217;obbligo di rielaborazione della valutazione dei rischi. Più in particolare, l&#8217;adeguamento scatta se, relativamente all&#8217;aggiornamento del Dvr, le motivazioni elencate nel Dlgs 81 del 2008 (articolo 29, comma 3) riguardano nello specifico il rischio di incendio. In ogni caso, l&#8217;adeguamento alla nuova normativa è previsto entro 5 anni dalla sua entrata in vigore.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMAN24 n.37 &#8211; Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ecco come cambiano le regole tecniche</title>
		<link>https://folgore20.it/uman24-n-37-prevenzione-incendi-nei-luoghi-di-lavoro-ecco-come-cambiano-le-regole-tecniche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Folgore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 09:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://folgore20.it/?p=1623</guid>

					<description><![CDATA[Ti segnaliamo la pubblicazione del nuovo numero di Uman24 dal titolo &#8220;Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ecco come cambiano [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ti segnaliamo la pubblicazione del nuovo numero di Uman24 dal titolo &#8220;<strong>Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ecco come cambiano le regole tecniche</strong>&#8220;, che introduce le novità normative dei tre decreti ministeriali presentate al Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, in materia di formazione degli addetti al servizio antincendio e rispettivi docenti, semplificazione dei criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio e qualificazione dei manutentori.</p>



<p>Il numero di questo mese dà largo spazio alla tematica trattata nel titolo nella sezione&nbsp;<strong><em>APPROFONDIMENTI</em>,</strong>&nbsp;con&nbsp;riferimento a questi tre decreti come pilastri dai quali dipende la riscrittura della normativa antincendio nei luoghi di lavoro, che andrà a sostituire la normativa del 1998.</p>



<p>In fase di perfezionamento anche la nuova regola tecnica sulla sicurezza antincendio degli involucri edilizi, le cui normative si applicheranno anche agli edifici con quote inferiori a 12 metri e condurrà alla determinazione di misure progettuali ad hoc per le facciate.</p>



<p>Sempre ricca e aggiornata la sezione&nbsp;<strong><em>NEWS</em></strong>&nbsp;in materia non solo di Antincendio e Sicurezza, ma anche di Ambiente e Infrastrutture, Edilizia e Impianti. Alcuni titoli:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Riduzione del tasso medio pre prevenzione anno 2021, Pubblicata la guida alla compilazione e una versione aggiornata del modulo</li>



<li>Sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro post-Covid, disponibili i modelli e le istruzioni per il credio d’imposta</li>



<li>Fibre ceramiche refrattarie: i riferimenti al TU Sicurezza sul lavoro, CLP e REACH</li>



<li>Prevenzioni incendi: dall’uso delle curve naturali al collasso delle strutture, tutti i chiarimenti dei Vigili del Fuoco</li>



<li>Prevenzione incendi negli edifici storici tutelati, nuove norme in Gazzetta</li>
</ul>



<p>La sezione&nbsp;<strong><em>GIURISPRUDENZA</em></strong>&nbsp;approfondisce la sentenza della Corte di Cassazione &#8211; Sezione Civile del 15 giugno 2020, n. 11581: l’accertamento tecnico preventivo blocca la prescrizione del diritto al risarcimento.</p>



<p>In chiusura, le utilissime e immancabili sezioni&nbsp;<em>RASSEGNA NORMATIVA&nbsp;</em>e&nbsp;<strong><em>PUNTO NORME.</em></strong></p>



<p>Scarica GRATIS&nbsp;<a href="https://www.folgoreantincendio.it/images/news/UMAN24_N37.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Uman24 n.37</a>!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corso di Primo Soccorso B-C</title>
		<link>https://folgore20.it/corso-antincendio-rischio-medio/</link>
					<comments>https://folgore20.it/corso-antincendio-rischio-medio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Folgore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 10:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://folgore.local/?p=822</guid>

					<description><![CDATA[Every man who is working on the team firefighter they must know the emergency medical service because it’s necessary…….
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Folgore 2.0 s.r.l., organizza un <strong>corso di Primo Soccorso per tutti i lavoratori di aziende dei gruppi B-C</strong>, ai sensi del D.Lgs n.81 del 09/04/2008 e smi e D.M. 388/2003.</p>
<p>Il corso si svolgerà nelle giornate del <strong>7 e 8 aprile 2022</strong> presso la <strong>sede di Frosinone in Via Cavoni, 117.</strong></p>
<p>Il corso è rivolto agli addetti della squadra di emergenza di Primo Soccorso aziendale e vuole fornire la conoscenza delle misure di primo intervento necessarie.</p>
<p>L&#8217;evento formativo ha una durata complessiva di 12 ore, delle quali 8 ore di teoria e 4 ore di prove pratiche. L&#8217; attestato di partecipazione verrà inviato via e-mail dopo il termine del corso, previa frequenza minima del 90% del monte ore previsto e superamento dell&#8217;esame finale.</p>
<p>Per tutte le informazioni potete scrivere al seguente indirizzo mail <em><a href="mailto:formazione@folgore20srl.it">formazione@folgore20srl.it</a> </em>o telefonare nei nostri uffici al numero 0775873359.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://folgore20.it/corso-antincendio-rischio-medio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corso Antincendio Rischio Medio</title>
		<link>https://folgore20.it/corso-antincendio-rischio-medio-2/</link>
					<comments>https://folgore20.it/corso-antincendio-rischio-medio-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Folgore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 06:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://folgore.local/?p=293</guid>

					<description><![CDATA[Every man who is working on the team firefighter they must know the emergency medical service because it’s necessary…….
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Folgore 2.0 s.r.l., organizza un <strong>corso di formazione Antincendio per aziende a Rischio Medio</strong>, ai sensi del D.Lgs n.81 del 09/04/2008 e smi e D.M. 10/03/98 e smi.</p>
<p>Il corso si svolgerà il giorno <strong>6 aprile 2022</strong> presso la <strong>sede di Frosinone in Via Cavoni, 117.</strong></p>
<p>Il corso è rivolto ai lavoratori designati a far parte della squadra antincendio e gestione dell&#8217;emergenza aziendale e, vuole fornire la conoscenza delle misure di primo intervento necessarie nonché delle attrezzature antincendio più diffuse.</p>
<p>L&#8217;evento formativo ha una durata complessiva di 8 ore, delle quali 5 ore di teoria e 3 ore di prove pratiche. L&#8217; attestato di partecipazione verrà inviato via e-mail dopo il termine del corso, previa frequenza minima del 90% del monte ore previsto e superamento dell&#8217;esame finale.</p>
<p>Per tutte le informazioni potete scrivere al seguente indirizzo mail <em><a href="mailto:formazione@folgore20srl.it">formazione@folgore20srl.it</a> </em>o telefonare nei nostri uffici al numero 0775873359.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://folgore20.it/corso-antincendio-rischio-medio-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
